Requisiti di ammissione

L’accesso al corso di studio è a numero programmato a livello locale, con una numerosità massima fissata ogni anno dal Consiglio di Dipartimento su parere del Consiglio di Corso di studi.

Per essere ammessi al Corso di Studi Magistrale in Psicologia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Diploma di laurea, o diploma universitario, di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Studio.
  2. possesso di almeno 88 Cfu distribuiti in almeno 7 degli 8 settori M-PSI;

b1) gli 88 Cfu devono riferirsi ad attività formative che prevedono l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi e non di un giudizio;

b2) ai fini del raggiungimento degli 88 Cfu possono essere conteggiati anche i Cfu acquisiti dopo il conseguimento del titolo di studio di cui al punto a) attraverso il superamento di esami relativi a corsi singoli. In caso di immatricolazione questi Cfu non possono essere oggetto di riconoscimento di crediti ai fini dell’abbreviazione di carriera nel corso di laurea Magistrale.

  1. Nel caso di studenti laureandi: aver conseguito almeno 144 Cfu alla data di scadenza del bando, fermo restando il superiore requisito del possesso di 88 Cfu già acquisiti.
  2. Abilità nella comprensione della Lingua Inglese di livello minimo B1 acquisita durante il percorso accademico pregresso attraverso il superamento di esami a livello universitario di almeno 4 Cfu; ovvero certificata da attestati rilasciati da Enti e Società di certificazione linguistica, anche universitari, sulla base dei criteri di accreditamento internazionali (Trinity, Cambridge, etc.).
  3. Attestazione, sottoscritta dal Responsabile della Struttura Didattica presso cui il candidato ha conseguito (o deve conseguire) il diploma di laurea di primo livello, relativa al numero di Cfu conseguiti nella carriera di primo livello e riconducibili ad attività di Tirocinio assimilabili secondo la normativa vigente (comma 5, Art. 2, DM 654) ad attività di Tirocinio pratico valutativo, quali:

- attività, svolte e supervisionate individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;

- esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti e supervisionati individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei 10 CFU (comma 6 Art. 2 DM 654), i laureati triennali acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.

Per la disciplina di dettaglio della procedura di cui al punto e) si rimanda al Regolamento dipartimentale per lo svolgimento delle attività di TPV.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti è dimostrato:

a) per i candidati provenienti dal Corso di studi attivo presso l’Università di Catania: attraverso autocertificazione contenuta nel format di partecipazione alla selezione in ingresso;

b) per i candidati provenienti da altri atenei: attraverso la produzione, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione, di documentazione ufficiale che attesti il possesso di ciascuno dei requisiti.

La compilazione errata o incompleta delle informazioni contenute nell’istanza di partecipazione comporta l’esclusione del candidato.

È prevista una verifica della preparazione personale fondata sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati all’accesso sulla base della seguente procedura, posto che per eventuali ulteriori dettagli si rimanda al Bando di ammissione di Ateneo per l’accesso ai corsi di studio magistrali a numero programmato locale:

  • Requisito preliminare: possesso dei requisiti curriculari di cui al precedente punto 2.1;
  • Criteri di valutazione e redazione della graduatoria di accesso: fermi restando i requisiti d’ingresso, la graduatoria verrà stilata sulla base del seguente criterio di ordinamento.
    1. I candidati laureati precedono i laureandi secondo un ordine di merito stabilito dal voto di laurea;
    2. Relativamente ai candidati laureandi, la graduatoria, sulla base dei posti disponibili ed in seguito all’ordinamento dei candidati laureati, è costruita adottando un indice di merito - IML – calcolato nel seguente modo:

IML = prodotto tra il totale dei Cfu acquisiti e dichiarati alla scadenza della partecipazione al concorso – CFUTot – e la Media ponderata – Mp in possesso alla scadenza della partecipazione al concorso più le eventuali lodi (L), calcolate nella misura di 0,25 punto per ciascuna di queste. Il risultato è diviso per cento e darà luogo all’IML per i laureandi, secondo la seguente formula:

IML=[(CFUTot*Mp) + L] / 100

Il valore finale è arrotondato al decimale superiore o inferiore se il valore è > 0,5 o  < 0,5.

 

In caso di parità sono applicati i seguenti criteri:

  • tra un candidato laureato e un candidato laureando, ha la precedenza quello laureato;
  • tra più candidati laureati, ha la precedenza quello che ha conseguito il voto di laurea più alto; in caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane;
  • tra i candidati laureandi ha la precedenza quello che, alla data di scadenza del bando di ammissione ha conseguito il maggior numero di CFU. In caso di parità, verrà preferito il candidato che dispone del valore più alto della media ponderata rispetto alla totalità dei crediti acquisiti sino alla data di scadenza del bando di ammissione. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del Dipartimento, è presieduta di norma (salvo delega) dal Presidente del Corso di Studi ed è composta da tre docenti, compreso il Presidente della Commissione, di cui un supplente, ed una unità di personale TA dei servizi della didattica dipartimentale.

Ultima modifica: 
08/04/2024 - 13:14