Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori afferenti al dipartimento e dai ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato, confermati e non, afferenti al dipartimento (il cui elenco è reperibile al presente link). Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, componenti della Commissione paritetica dipartimentale (il cui elenco è reperibile al presente link).
Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.
 
Secondo lo Statuto vigente, il numero complessivo dei componenti del Consiglio di dipartimento non può essere inferiore a 45 unità. 
 
Al Consiglio di dipartimento spetta:
a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;
b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, di competenza del dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio dì amministrazione;
g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di dipartimento e alle sue modifiche;
h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
i) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;
j) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica del dipartimento;
k) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del dipartimento, ai sensi dello Statuto;
l) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Ateneo;
m) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del dipartimento per la partecipazione a progetti di ricerca;
n) dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività scientifiche, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;
o) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.
 
La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal direttore del dipartimento, in via ordinaria ogni due mesi e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno i 4/5 dei componenti il Consiglio.
La convocazione della seduta del Consiglio deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto, anche mediante posta elettronica all'indirizzo telematico comunicato, con anticipo di almeno 4 giorni.
In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.
Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del Regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno 1/3 dei componenti.
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal direttore o, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal vicedirettore.
La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.
 In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del direttore o del vicedirettore.
Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. È sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle nonne vigenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di norma, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.
La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l’accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono assunte a voto palese. Tranne diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto, qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta.
La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario del Consiglio. Il verbale deve contenere per ogni singolo argomento la relazione del direttore, i termini essenziali della discussione, la delibera per esteso, con i risultati della relativa votazione. Il componente che intende fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione deve richiederlo seduta stante, consegnando il testo della dichiarazione al segretario del Consiglio.
Le delibere sono immediatamente efficaci ed esecutive. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, entro tre mesi dalla data della seduta a cui si riferiscono.
Ultima modifica: 
13/06/2022 - 12:07